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latino · Cesare · opera integrale
Cesare · De bello Gallico, libro VI, capitolo 20
Traduzione a cura di Versia, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e revisione umana prima della pubblicazione (limiti) · Aggiornato il
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Le città-stato che sono ritenute amministrare più efficacemente la cosa pubblica hanno sancito per legge che, se qualcuno avrà appreso qualcosa sullo stato per sentito dire o per diceria dai vicini, lo riferisca al magistrato e non lo comunichi a nessun altro, poiché è noto che spesso uomini avventati e inesperti sono terrorizzati da false dicerie, sono spinti a un delitto e prendono decisioni sulle questioni più importanti. I magistrati tengono nascosto ciò che sembra loro opportuno e rivelano alla popolazione ciò che hanno giudicato utile. Non è permesso parlare della cosa pubblica se non tramite l'assemblea.
Quae civitates commodius suam rem publicam administrare existimantur, habent legibus sanctum, si quis quid de re publica a finitimis rumore aut fama acceperit, uti ad magistratum deferat neve cum quo alio communicet, quod saepe homines temerarios atque imperitos falsis rumoribus terreri et ad facinus impelli et de summis rebus consilium capere cognitum est. Magistratus quae visa sunt occultant quaeque esse ex usu iudicaverunt multitudini produnt. De re publica nisi per concilium loqui non conceditur.
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